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*Sono escluse le persone che non hanno ancora terminato la scuola dell’obbligo o quelle che hanno raggiunto l’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS.

Per avere diritto alle prestazioni sono necessari almeno 12 mesi. È considerato un mese intero ogni mese di calendario intero nel corso del rapporto di lavoro

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Sulla base dei dati inseriti, il suo diritto alle prestazioni si presenta come segue. Tutte le informazioni, tutti i dati e i contenuti riportati qui fungono esclusivamente ai fini informativi e non hanno alcun carattere vincolante. Non si assume alcuna garanzia per l’attualità, la correttezza o la completezza delle informazioni fornite. Si esclude inoltre ogni tipo di garanzia o responsabilità per eventuali danni riconducibili alla fruizione di questi dati.

Guadagno assicurato (sotto i CHF 500.- non assicurato)
CHF .-

Aliquota dell’indennità giornaliera
%

Indennità giornaliera*

Numero massimo di indennità giornaliere entro il termine quadro di due anni per la riscossione delle prestazioni**

Giorni di attesa generali

Indennità di disoccupazione media mensile (lorda)
CHF .-


*In caso di disoccupazione negli ultimi quattro anni prima del raggiungimento dell’età AVS, ha diritto a ulteriori 120 giorni di indennità.
**Senza tenere conto delle misure adottate dal Consiglio federale per aumentare il numero delle indennità giornaliere e prolungare i termini quadro a causa del persistere della crisi provocata dal coronavirus.


Maggiori informazioni
https://www.unia.ch/it/cassa-disoccupazione/prestazioni-della-cassa/indennita-di-disoccupazione/

Si ha diritto all’indennità giornaliera nella misura dell’80% del guadagno assicurato se (a) sussistono obblighi di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore a 25 anni; o (b) l’indennità giornaliera non supera i CHF 140; o (c) si percepisce una rendita AI che corrisponde ad un grado di invalidità pari almeno al 40%. Tutte le altre persone assicurate hanno diritto a un’indennità di disoccupazione pari al 70% del guadagno assicurato. Con un guadagno assicurato tra CHF 3797 e CHF 4340, l’indennità giornaliera ammonta ad almeno CHF 140, con un’aliquota dell’indennità giornaliera compresa tra il 70% e 80%.
Se durante la disoccupazione la persona assicurata non è più idonea al collocamento nella stessa misura in cui ha lavorato in precedenza, il guadagno assicurato può ridursi di conseguenza. Chi dichiara che vuole lavorare meno non è idoneo al collocamento nella stessa misura.